LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DIRICERCADELLE ISTITUZIONI AFAM
Data:
9 Agosto 2024
![LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DIRICERCADELLE ISTITUZIONI AFAM](https://www.copreco.it/wp-content/uploads/2024/08/Stella-ditalia-899x1024.png)
Le presenti Linee guida sono formulate con l’obiettivo di fornire alle Istituzioni dell’Alta Forma Artistica, Musicale e Coreutica (d’ora in poi, “AFAM”) le indicazioni operative per la presentazione delle domande di accreditamento per i Corsi di dottorato di ricerca AFAM (d’ora in avanti “dottorato di ricerca AFAM” o “dottorato di ricerca”), ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 470 del 21/2/2024.
Le Linee guida riguardano, in sede di prima applicazione, tutti i Corsi per i quali viene richiesto l’accreditamento per l’a.a. 2024/25. A partire dall’a.a. 2025-2026, le Linee guida si applicheranno a tutti i nuovi Corsi e ai Corsi dei cicli precedenti nei seguenti casi:
- modifica della denominazione del Corso;
- attivazione di nuovi curricula di Corsi già accreditati, con accreditamento limitato agli stessi;
- modifiche nella composizione del Collegio dei docenti di Dottorato (d’ora in avanti “Collegio dei docenti” o “Collegio”), in misura superiore al 25% per cento rispetto a quella iniziale;
- modifica del Coordinatore del Corso;
- tutti i Corsi accreditati da più di 5 anni;
- tutti i Corsi che per l’a.a. 2024/25 sono stati accreditati in base al solo requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), punto iv) del DM 470/2024.
La struttura delle presenti Linee guida sarà utilizzata come schema di riferimento per l’impostazione della nuova interfaccia telematica nella quale dovranno essere inserite le proposte dei nuovi Corsi di dottorato.
Sarà cura dell’Agenzia pubblicare sul proprio sito, al termine di ogni ciclo di accreditamento, la lista dei Corsi di dottorato di ricerca AFAM valutati e gli esiti della valutazione, ferma restando la competenza del Ministero in termini di accreditamento.
1. LE ISTITUZIONI AFAM CHE POSSONO RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO (art. 3, comma 2)
Possono richiedere l’accreditamento le Istituzioni che:
- abbiano completato almeno un ciclo di diploma accademico di primo livello e uno di secondo livello, autorizzati e attivi nell’anno accademico di presentazione dell’istanza presso uno dei Dipartimenti o strutture assimilate che partecipano al Corso di dottorato;
- dimostrino, con riferimento all’ultimo quinquennio, un’adeguata attività di formazione e ricerca, coerente con gli obiettivi del Corso, attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver preso parte ad almeno due gruppi di ricerca destinatari di finanziamenti nazionali o ad almeno un gruppo di ricerca internazionale, in settori scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato. A tal fine si intende che almeno uno dei docenti proposti per il Collegio di dottorato debba essere coinvolto, con responsabilità di gestione di una quota del finanziamento, nell’ambito dei suddetti gruppi di ricerca. Per finanziamenti nazionali o internazionali si intendono quelli assegnati da soggetti istituzionali e finalizzati a sostenere attività di ricerca con impatto almeno a livello nazionale e con un importo pari ad almeno 20 mila euro;
- aver stipulato almeno un accordo di collaborazione, in ambiti coerenti con il progetto di dottorato proposto, con Istituzioni di ricerca e/o produzione artistica straniere accreditate nei rispettivi Paesi;
- aver ricevuto riconoscimenti internazionali in ambiti coerenti con le tematiche del Corso di dottorato. Si considerano come “internazionali” anche riconoscimenti rilasciati da prestigiose Istituzioni nazionali che abbiano documentata visibilità internazionale. A tal fine si intende che il riconoscimento sia riferito all’Istituzione nel suo complesso o comunque ad almeno uno dei docenti proposti per il Collegio di dottorato;
- aver preso parte, con una propria rappresentanza nel Collegio, a dottorati di ricerca attivati in forma associata con Università;
- solo per il primo Ciclo di dottorato AFAM (a.a. 2024/25), aver partecipato a bandi competitivi, almeno a livello nazionale, in ambiti scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato, pur senza essere risultati vincitori. Si fa riferimento a bandi ai cui erano ammesse a partecipare tutte le Istituzioni AFAM con sede nel territorio nazionale.
- abbiano regolarmente compilato l’ultima Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- sia stato preliminarmente verificato dal MUR il completamento delle informazioni riferite all’offerta formativa autorizzata ed erogata.
2. TIPOLOGIE DI DOTTORATO (art. 3, art. 9, art. 10)
In base al DM 470/2024, sarà possibile formulare istanza di accreditamento per le seguenti tipologie di dottorato:
1.1 Dottorato attivato da una singola Istituzione
1.2. Dottorato in forma associata
1.3. Dottorato industriale o di conservazione/produzione artistica
1.4. Dottorato di interesse nazionale
2.1. I DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA (art. 3, comma 3)
Nell’ambito di tale tipologia di dottorati, l’aspetto prioritario è la qualificazione delle istituzioni associate (in convenzione o in consorzio).
La convenzione o atto consortile deve prevedere, con riferimento all’intero Ciclo di dottorato: a) che l’Istituzione capofila assicuri almeno 1 borse;
- che ciascuna delle altre Istituzioni italiane di alta formazione (AFAM e Università) riconosciute dal
Ministero finanzi almeno 1 borsa;
- le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
- l’equa ripartizione degli oneri e le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario e di supporto alle attività dei dottorandi, ivi compresa la mobilità internazionale;
- l’eventuale conseguimento e le modalità di rilascio del titolo doppio o congiunto.
Nel caso di Corsi di dottorato in forma associata, i requisiti di cui al punto 1), lettere a) e b) delle presenti Linee guida devono essere posseduti almeno dal soggetto capofila, mentre per le altre Istituzioni AFAM è richiesto il rispetto dei requisiti di cui alle lettere c) e d).
Gli ulteriori requisiti, che saranno valutati con riferimento alle eventuali altre tipologie di Istituzioni partecipanti, sono rispettivamente:
- per le Università italiane, gli Enti di ricerca di cui al d.lgs 218/2016, le Istituzioni di alta formazione e gli Enti di ricerca stranieri, il documentato svolgimento di attività di ricerca su temi inerenti a quelli del Corso di dottorato;
- in aggiunta, per le Istituzioni di alta formazione estere, la presenza di regolare autorizzazione a erogare titoli di dottorato di ricerca nei rispettivi Paesi;
- per le imprese, anche estere, lo svolgimento di una dimostrabile e qualificata attività di ricerca, sviluppo o produzione artistica coerente con i temi del dottorato di ricerca;
- per le pubbliche amministrazioni, le Istituzioni culturali e di produzione artistica, le infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, una struttura organizzativa e dotazioni adeguate e funzionali alla realizzazione dei temi del dottorato di ricerca.
2.2. IL DOTTORATO INDUSTRIALE O DI CONSERVAZIONE/PRODUZIONE
ARTISTICA (art. 9)
I dottorati attivati in collaborazione con le imprese o con Istituzioni di cui alle lettere c) e d) del precedente punto potranno altresì essere proposti come dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica, sulla base di quanto previsto all’art. 9 del DM 470/2024, a condizione che le convenzioni o gli atti consortili contengano, in aggiunta a quanto ordinariamente previsto per i dottorati in forma associata, anche i seguenti elementi:
- il riferimento a tematiche di ricerca che attribuiscano particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico, del sistema produttivo, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, della produzione artistica, dell’innovazione;
- le modalità di coordinamento delle attività di ricerca fra le Istituzioni AFAM e gli altri soggetti partecipanti al dottorato;
- le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso le imprese o Istituzioni;
- relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o Istituzioni, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e l’indicazione della durata del Corso di dottorato per gli stessi, ordinariamente non superiore a 5 anni;
- i meccanismi per promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo e la valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca dei dottorandi nelle imprese o nelle Istituzioni convenzionate;
All’atto di presentazione della domanda dovranno altresì essere indicati almeno un rappresentante per ogni Istituzione associata, che parteciperà al Collegio di dottorato.
2.3. IL DOTTORATO DI INTERESSE NAZIONALE (art. 10)
Una proposta di dottorato di interesse nazionale deve rispettare i seguenti requisiti:
- contribuire in modo sostanziale al progresso della ricerca, anche con riferimento ai temi centrali nell’ambito degli obiettivi del PNRR o del PNR o dei relativi Piani nazionali;
- includere nelle convenzioni o negli atti consortili, oltre a quanto già previsto per i dottorati in forma associata, modalità di effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca fra le Istituzioni partecipanti;
- coinvolgere almeno un’istituzione AFAM (capofila) e almeno quattro soggetti tra quelli indicati all’articolo 3, comma 3 del DM 470/2024, con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l’accesso a strumentazione e infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- prevedere, per l’intero ciclo, la disponibilità di almeno 20 borse di studio.
3. LA QUALIFICAZIONE E LA SOSTENIBILITA’ DEL DOTTORATO (art. 4)
Oltre alle caratteristiche delle Istituzioni che partecipano al dottorato, l’elemento centrale della valutazione ai fini dell’accreditamento è rappresentato dalla qualificazione artistica/scientifica del Corso e dalla sua sostenibilità in termini di risorse e strutture poste a disposizione dei dottorandi.
3.1. IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO (art. 4)
Per quanto riguarda la composizione del Collegio dei docenti si stabilisce quanto indicato nella seguente tabella, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento e delle caratteristiche delle diverse tipologie di Istituzioni AFAM:
Conservatori, Accademie di Belle
Arti statali, Accademia
Nazionale di Danza
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e Accademia di Arte Drammatica
Istituzioni non statali autorizzate ai sensi dell’art. 11 DPR 212/2005
Con riferimento al numero minimo di 8 componenti:
• almeno 6 docenti di ruolo delle
Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.
I restanti componenti possono essere:
- docenti a tempo determinato su posizioni in dotazione organica nel sistema AFAM
- ricercatori AFAM, professori o ricercatori universitari
(italiani e stranieri), ricercatori
EPR (italiani e stranieri) ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca,
Con riferimento al numero minimo di 6 componenti:
• almeno 4 docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, di cui max 50% con contratto a tempo determinato su posizioni in dotazione organica.
I restanti componenti possono essere:
- docenti a tempo determinato con incarico annuale anche NON in dotazione organica nel sistema AFAM
- ricercatori AFAM, professori o ricercatori universitari (italiani e stranieri), ricercatori EPR (italiani e stranieri) ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori
Con riferimento al numero minimo di 8 componenti:
• almeno 6 docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM, o docenti a tempo determinato con incarico di insegnamento di durata almeno triennale pari al ciclo del dottorato, appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.
I restanti componenti possono essere:
- docenti a tempo determinato su posizioni in dotazione organica nel sistema AFAM
- ricercatori AFAM, professori o ricercatori universitari (italiani e stranieri), ricercatori EPR (italiani e stranieri) ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori
ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell’Istituzione di appartenenza.
Gli eventuali i componenti, oltre il numero minimo di 8, possono essere:
- appartenenti alle stesse
categorie di cui sopra
- docenti di istituzioni AFAM
straniere
- docenti con contratti di almeno tre anni in istituzioni ex art. 11 dpr 212/05.
NB: in ogni caso non più di 1/3 del collegio può essere composto da esperti non contrattualizzati a Istituzioni AFAM, Università o EPR.
o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell’Istituzione di appartenenza.
Gli eventuali i componenti, oltre il numero minimo di 6, possono essere:
- appartenenti alle stesse
categorie di cui sopra
- docenti di istituzioni AFAM
straniere
- docenti con contratti di almeno tre anni in istituzioni ex art. 11 dpr 212/05.
NB: in ogni caso non più di 1/3 del collegio può essere composto da esperti non contrattualizzati a Istituzioni AFAM, Università o EPR.
degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell’Istituzione di appartenenza.
Gli eventuali i componenti, oltre il numero minimo di 8, possono essere:
- appartenenti alle stesse
categorie di cui sopra
- docenti di istituzioni AFAM
straniere
NB: in ogni caso non più di 1/3 del collegio può essere composto da esperti non contrattualizzati a Istituzioni AFAM, Università o EPR.
Nel caso di Corsi di dottorato articolati in curricula, si raccomanda di prevedere per ogni curriculum un numero di almeno 4 componenti del Collegio con un profilo scientifico-artistico direttamente riconducibile agli ambiti del singolo curriculum. Tale numero è ridotto a 3 per l’Accademia di Arte Drammatica e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche. Ogni curriculum deve prevedere inoltre la disponibilità di almeno 2 borse finanziate.
In relazione ai dottorati AFAM industriali o di conservazione/produzione artistica, al fine di tenere conto delle specificità previste dall’articolo 9 del DM 470/2024, è richiesto che nell’ambito del Collegio di dottorato AFAM sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione artistica/scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa, Ente o Istituzione coinvolta nel Corso di dottorato.
Si precisa che ai componenti del Collegio è consentito partecipare a un massimo di due Collegi su base nazionale (compresi i Collegi dei dottorati delle Università).
Relativamente alla verifica della qualificazione artistica/scientifica del Collegio, per ciascun componente del Collegio afferente a un’Istituzione AFAM verrà verificato il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, con riferimento agli ultimi 7 anni:
- aver preso parte ad almeno un gruppo di ricerca destinatario di finanziamenti nazionali o internazionali, assegnati su bandi competitivi, in settori scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato. Per finanziamenti nazionali o internazionali si intendono quelli assegnati da soggetti istituzionali e finalizzati a sostenere attività di ricerca con impatto almeno a livello nazionale e con un importo pari ad almeno 20 mila euro;
- aver ricevuto riconoscimenti internazionali in ambiti coerenti con le tematiche del Corso di dottorato. Si considerano come “internazionali” anche riconoscimenti rilasciati da prestigiose
Istituzioni nazionali che abbiano documentata visibilità internazionale;
- aver preso parte, in qualità di componente del Collegio, a Corsi di dottorato di ricerca universitari;
- in sede di prima applicazione e in attesa dell’applicazione del Regolamento sul reclutamento AFAM, aver prodotto almeno 3risultati di ricerca scientifico/artistica (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche) diffusi attraverso canali di rilevanza almeno nazionale;
- aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di prima o di seconda fascia (o in prospettiva anche l’abilitazione artistica nazionale) in un ambito coerente con le tematiche del dottorato.
- aver conseguito un dottorato di ricerca e aver prodotto almeno 2risultati di ricerca scientifico/artistica (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche) diffusi attraverso canali di rilevanza almeno nazionale.
Per i componenti del Collegio provenienti da Istituzioni universitarie o da Enti di ricerca italiani è richiesto:
- per i ricercatori universitari e degli Enti di ricerca e per i professori di seconda fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla seconda fascia nel settore concorsuale di afferenza o in quello di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica;
- per i professori di prima fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla prima fascia nel settore concorsuale di afferenza o in quello di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica.
Per i componenti del Collegio provenienti da Istituzioni universitarie o da Enti di ricerca esteri, verrà valutato il possesso dei requisiti minimi richiesti per l’accesso alla funzione di professore di seconda Fascia nel settore concorsuale di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica.
Gli esperti non appartenenti a Istituzioni AFAM, Università o Enti pubblici di ricerca possono partecipare al Collegio nella misura massima di un terzo della sua composizione complessiva, se in possesso di una qualificazione artistica/scientifica e/o professionale in ambiti coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di dottorato. La qualificazione scientifica e/o artistica e la qualificazione professionale sono verificate sulla base del curriculum vitae, contenente i seguenti elementi:
- per la qualificazione scientifica e/o artistica, una descrizione sintetica dei principali risultati scientifici e/o artistici conseguiti dall’esperto negli ultimi 7 anni (con annesso elenco di massimo 5 risultati);
- per la qualificazione professionale, una descrizione sintetica dei ruoli di responsabilità ricoperti
nell’Istituzione di appartenenza con riferimento all’ambito del settore artistico/scientifico di interesse del dottorato (con annesso elenco di massimo 5 ruoli ricoperti).
I Collegi dei Corsi di dottorato AFAM prevedono altresì la partecipazione di due dottorandi. Per i Corsi di dottorati AFAM proposti dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e dagli Istituti Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) è prevista la presenza di almeno un dottorando. I dottorandi che partecipano al Collegio del Corso di Dottorato AFAM, nominati secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 8 del DM 470/2024, devono essere regolarmente iscritti al Corso ed essere in regola con quanto previsto dal Regolamento didattico generale dell’Istituzione AFAM proponente. In sede di prima applicazione i rappresentanti dei dottorandi verranno designati subito dopo l’avvio del Corso di dottorato.
Relativamente alla figura del Coordinatore del Corso di dottorato, si precisa che deve trattarsi di un docente di ruolo afferente all’Istituzione AFAM che propone il Corso. Per le Istituzioni autorizzate ex art. 11 del DPR 212/2005, si considerano equivalenti ai docenti di ruolo i docenti titolari di un contratto di insegnamento che preveda una durata di almeno tre anni a partire dalla data di presentazione della domanda di accreditamento del Corso.
Per il Coordinatore il possesso di un’elevata qualificazione artistica/scientifica e di adeguate capacità organizzative sarà valutato in base al curriculum vitae, che riporterà un elenco dei principali risultati scientifico e/o artistici, coerenti con le tematiche del dottorato, conseguiti dal docente con specifico riferimento a:
- la descrizione di almeno 4 risultati particolarmente significativi della ricerca scientifica e/o artistica negli ultimi 7 anni (con annesso elenco);
- l’elenco delle principali attività e progetti di ricerca pertinenti ai temi del dottorato, con particolare riferimento agli ultimi 7 anni (massimo 5 risultati, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento del ruolo di Coordinatore scientifico o Coordinatore locale di progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali;
- la descrizione dei principali risultati conseguiti negli ultimi 7 anni in termini di riconoscimento da parte della comunità scientifica e/o artistica (con annesso elenco di massimo 5 risultati, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conseguimento di premi scientifici o artistici, la partecipazione o organizzazione di convegni o eventi artistici nazionali e internazionali, la responsabilità di direzione di comitati di riviste o collane editoriali).
Il Coordinatore del Corso di dottorato AFAM può svolgere tale ruolo in un solo Collegio a livello nazionale ed essere componente di un ulteriore Collegio.
3.2. IL PROGETTO FORMATIVO (art. 11)
Le caratteristiche del progetto formativo sono strettamente collegate alla tipologia di Corso di dottorato.
Nello specifico si richiede:
- per tutti i Corsi di dottorato, che l’attività formativa erogata sia:
- nettamente distinta da quella impartita negli insegnamenti relativi ai Corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
- aperta al confronto con le migliori pratiche internazionali;
- strettamente funzionale alle attività di ricerca scientifica e/o artistica previste nel Corso di dottorato, anche nelle sue eventuali articolazioni (curricula);
- quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore compreso tra 20 e 50 per ogni ciclo, tenendo conto dell’ambito di ricerca di riferimento;
- chiaramente definita nel progetto formativo, con riferimento alle attività di ricerca avanzata, di alta formazione e di correlata produzione artistica, anche in modalità seminariale, ovvero alla ricerca e alla correlata produzione artistica svolta all’interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca, nonché alle attività, anche in comune tra più Corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare (perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca scientifica e artistica europei e internazionali; attività di valorizzazione e disseminazione dei risultati; nozioni relative alla proprietà intellettuale e all’accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca; principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità);
- che nell’ambito del Regolamento di dottorato si faccia esplicito riferimento ai principi e agli standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA). Si richiede altresì che l’Istituzione, anche attraverso il Nucleo di Valutazione, si impegni a verificarne regolarmente l’applicazione nei singoli Corsi di dottorato.
In aggiunta a quanto sopra, si richiede:
- per i dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica, che ogni impresa, Ente o Istituzione partecipante indichi l’obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al Corso di dottorato e le sue eventuali ricadute in termini di produzione artistica;
- per i dottorati di interesse nazionale, che venga dettagliato, secondo quanto previsto nell’art. 10 comma 2, lettera a) del DM 470/2024, come il Corso si prefigge di contribuire al progresso della ricerca in termini (anche alternativamente) di:
- obiettivi specifici del programma nazionale della ricerca (PNR) e relativi piani nazionali;
- obiettivi specifici delle aree prioritarie del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- percorsi innovativi per la pubblica amministrazione o il patrimonio culturale compresi tra gli obiettivi del PNRR.
Per i dottorati nazionali andranno inoltre chiaramente descritti ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettere b) e c) del DM 470/2024:
- i percorsi formativi di elevata qualificazione e le modalità di accesso agli strumenti e infrastrutture di ricerca individuati per la realizzazione del progetto da parte della/e Istituzione/i AFAM e degli almeno quattro soggetti di cui all’art. 3, comma 3 del DM 470/2024;
- le modalità per assicurare ai dottorandi l’effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, nonché le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi e la previsione di eventuali forme di co-tutela.
4. LE BORSE DI STUDIO E I SERVIZI AGLI STUDENTI (art. 4, art. 8, art. 11)
Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni di maggiore dettaglio relative agli aspetti riconducibili ai servizi ai dottorandi e alle risorse da destinare all’organizzazione del Corso.
Si ricordano le seguenti regole di carattere generale:
- per i Corsi di dottorato attivati da singole Istituzioni devono essere previsti almeno 2 posti con borsa di studio, e 2 posti con borsa per ciascun curriculum eventualmente attivato;
- nel caso di dottorati in forma associata, il numero minimo di posti con borsa è ugualmente pari a 2; in caso di associazione tra due o più Istituzioni, ciascuna deve finanziare almeno 1 borsa di studio. Al riguardo è opportuno precisare che il cofinanziamento richiesto potrà essere sostenuto direttamente dall’Istituzione che partecipa alla convenzione/consorzio, ovvero essere reso disponibile da soggetti esterni, sulla base di accordi appositamente formalizzati;
- nel caso di dottorati di interesse nazionale, il numero minimo di posti con borsa è pari a 20, fermo restando il minimo di 1 borsa per ciascuna Istituzione di alta formazione partecipante;
- sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a: posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri, contratti di apprendistato, posti riservati a dipendenti delle Imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale;
- eventuali posti senza borsa potranno essere previsti nel rispetto del rapporto di 1 posto senza borsa
ogni 2 posti con borsa. Relativamente ai Corsi di dottorato interamente finanziati nell’ambito dei
Bandi del PNRR tutti i posti devono essere coperti con borsa;
- relativamente a tutti i posti di dottorato (con e senza borsa):
- va assicurato un budget aggiuntivo pari almeno al 50% della borsa, parametrato su un periodo di ricerca all’estero pari ad un massimo di 12 mesi (tale periodo può essere esteso a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM
470/2024);
- va inoltre previsto un budget aggiuntivo pari almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno all’attività di ricerca. Con riferimento ai dottorati di interesse nazionale il valore del budget aggiuntivo deve essere pari al 20% dell’importo della borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale;
- nel caso di dottorati in convenzione con Istituzioni straniere, relativamente all’eventuale periodo di soggiorno all’estero deve essere garantita la maggiorazione della borsa ovvero la disponibilità di risorse/servizi equivalenti (ad esempio alloggi in studentati, accesso al servizio di mensa) a copertura dell’intero costo del soggiorno all’estero.
In tutti i casi è necessario motivare adeguatamente il numero di borse previste, prestando la massima attenzione alla necessità di creare un nucleo minimo di comunità di studenti di dottorato, anche tenendo conto della composizione e numerosità del Collegio dei docenti e della sua eventuale organizzazione in curricula.
A ciascun dottorando è assegnato almeno un supervisore, scelto tra i componenti del Collegio afferenti all’Istituzione presso la quale è iscritto.
Al fine di assicurare un adeguato tutoraggio al dottorando, l’attività di supervisione da parte dello stesso soggetto deve essere circoscritta ad un numero limitato di dottorandi.
Con riferimento ai dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica è altresì necessario che a ogni dottorando sia attribuito anche un co-supervisore interno all’Impresa, Ente o Istituzione con cui è svolto il progetto di ricerca.
5. IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (art. 4 comma 1)
Il presente paragrafo definisce gli elementi essenziali del sistema di assicurazione della qualità di cui il
Corso di dottorato deve dotarsi, in conformità agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA).
Nell’ambito di tale sistema di assicurazione della qualità devono essere definite, in particolare, le modalità e procedure adottate per:
- la verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati delle attività formative, anche riferite alla qualità dell’attività di ricerca del collegio e dei dottorandi;
- le modalità di monitoraggio e di supporto alle attività di ricerca dei dottorandi;
- la verifica periodica dell’adeguatezza della strumentazione e delle infrastrutture per la ricerca dei dottorandi (ivi comprese le dotazioni librarie e le risorse documentali);
- l’individuazione e soluzione di eventuali criticità emerse dal monitoraggio;
- la rilevazione, analisi e presa in carico delle opinioni e dei suggerimenti dei dottorandi;
- la verifica della pertinenza e dell’efficacia delle attività di internazionalizzazione (periodi di soggiorno all’estero, interventi didattici di docenti e artisti stranieri, attività di ricerca in collaborazione con Istituzioni o studiosi e artisti stranieri);
- la verifica del bilanciamento, in termini di tempi e impegno dei dottorandi, fra attività formative, lavoro di tesi, altre attività di ricerca, valorizzazione e/o produzione artistica, eventuali attività di supporto alla didattica e altri impegni esterni;
- l’attrattività dei corsi di dottorato con riferimento al rapporto tra candidature e posti a concorso e la provenienza dei dottorandi.
Il monitoraggio dell’efficacia del sistema di assicurazione della qualità adottato, con particolare riferimento ai processi di miglioramento della definizione degli obiettivi e dei risultati del Corso di dottorato, si avvale del Nucleo di Valutazione dell’Istituzione proponente, che ne dà conto nella Relazione annuale tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANVUR. Nel caso di Corsi proposti in forma associata, è altresì prevista la collaborazione dei Nuclei di Valutazione delle altre Istituzioni AFAM partecipanti.
Ultimo aggiornamento
9 Agosto 2024, 15:03